Art. 22
Rapporto con altri atti giuridici dell’Unione
In vigore dal 30 mar 2026
Rapporto con altri atti giuridici dell’Unione
1. La fase di liquidazione è svolta mediante procedure di insolvenza diverse dalle procedure di ristrutturazione preventiva.
Negli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848, la fase di liquidazione è svolta mediante le procedure di insolvenza di cui all’allegato A del regolamento (UE) 2015/848 diverse dalle procedure di ristrutturazione preventiva.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2001/23/CE e le norme nazionali che la recepiscono.
Ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE, quando si svolge nel quadro di una procedura che potrebbe concludersi con la liquidazione del debitore, la fase di liquidazione è considerata una procedura fallimentare o una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
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