Art. 23

Nomina del commissario

In vigore dal 30 mar 2026
Nomina del commissario 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, su iniziativa di un debitore, la fase di preparazione inizi quando è nominato un commissario. La procedura per la nomina di un commissario è stabilita dal diritto nazionale. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il commissario sia indipendente dal debitore e da qualsiasi parte strettamente correlata al debitore. Gli Stati membri possono prevedere requisiti aggiuntivi per quanto riguarda l’indipendenza del commissario dai detentori di strumenti di capitale o dai creditori. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché possano essere nominate commissari solo le persone che soddisfano i criteri di ammissibilità applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza nello Stato membro in cui ha luogo la procedura di pre-pack.
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