Art. 25

Sospensione delle azioni esecutive individuali

In vigore dal 30 mar 2026
Sospensione delle azioni esecutive individuali Gli Stati membri provvedono affinché, durante la fase di preparazione, il debitore che si trovi in una situazione di probabile insolvenza o sia insolvente conformemente al diritto nazionale possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali a norma degli della direttiva (UE) 2019/1023, nella fase di preparazione o nel contesto di un altro tipo di procedura di insolvenza in cui il debitore mantiene il controllo totale o almeno parziale dei suoi beni e della gestione corrente della sua impresa e in cui la vendita dell’impresa del debitore, o di parte di essa, in regime di continuità aziendale può essere proseguita e conclusa.
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