Art. 26

Sospensione dell’apertura della fase di liquidazione

In vigore dal 30 mar 2026
Sospensione dell’apertura della fase di liquidazione Gli Stati membri possono disporre che, quando un creditore deposita una domanda di apertura di una procedura di insolvenza durante la fase di preparazione, l’apertura della fase di liquidazione possa essere sospesa se, tenendo conto delle circostanze del caso, l’apertura della fase di liquidazione non sarebbe nell’interesse generale dei creditori.
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