Art. 27

Cessazione della fase di preparazione

In vigore dal 30 mar 2026
Cessazione della fase di preparazione 1.   Gli Stati membri dispongono che la fase di preparazione sia limitata nel tempo. 2.   Gli Stati membri possono disporre che si possa porre fine alla fase di preparazione se: a) il debitore non fornisce l’assistenza necessaria a norma dell’, paragrafo 2; b) il debitore non agisce con la dovuta diligenza durante la fase di preparazione; oppure c) la fase di preparazione non ha ragionevoli prospettive di successo.
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