Art. 6

Presupposti generali per le azioni revocatorie

In vigore dal 30 mar 2026
Presupposti generali per le azioni revocatorie Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici perfezionati prima dell’apertura della procedura di insolvenza in pregiudizio della massa dei creditori siano nulli, annullabili o inefficaci alle condizioni di cui al capo 2. Gli Stati membri possono disporre che un atto giuridico i cui effetti siano subordinati alla sua iscrizione in un registro pubblico sia ritenuto perfezionato non appena siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per la sua efficacia.
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