Art. 4
Diritto nazionale e armonizzazione minima
In vigore dal 30 mar 2026
Diritto nazionale e armonizzazione minima
1. Fatto salvo l’, paragrafo 3, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative che prevedano un livello più elevato di tutela della massa dei creditori rispetto a quello previsto a norma dei titoli II e V.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative relative all’istituzione, al funzionamento, ai compiti e ai membri dei comitati dei creditori che prevedano una maggiore partecipazione dei creditori alle procedure di insolvenza rispetto a quella prevista al titolo VI.
3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative che facilitino l’accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sui conti bancari contenute nei loro registri dei conti bancari, alle informazioni sulla titolarità effettiva nonché ai registri e alle banche dati nazionali in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al titolo III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli imprenditori insolventi o altre persone fisiche che, in qualità di detentori di strumenti di capitale, sono personalmente responsabili dei debiti di una società a responsabilità illimitata abbiano accesso all’esdebitazione integrale a norma della direttiva (UE) 2019/1023, anche nei casi in cui a norma del diritto nazionale non sia possibile aprire una procedura d’insolvenza nei confronti del debitore per il fatto che quest’ultimo non dispone di beni o che i suoi beni non sono sufficienti a coprire i costi della procedura o i costi relativi al coinvolgimento dell’amministratore delle procedure di insolvenza.
5. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni legislative che istituiscono procedure di liquidazione semplificate per le microimprese.
Storico versioni
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