Art. 7

Preferenze

In vigore dal 30 mar 2026
Preferenze 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici pregiudizievoli che arrecano beneficio a un creditore o a un gruppo di creditori tramite soddisfazione o costituzione di garanzia siano nulli, annullabili o inefficaci, ove siano stati perfezionati: a) nei tre mesi precedenti al deposito della domanda che ha portato all’apertura della procedura di insolvenza o, in assenza di tale domanda, entro tre mesi dalla data della delibera di apertura della procedura di insolvenza, a condizione che il debitore sia incapace di pagare i propri debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale; oppure b) successivamente al deposito della domanda o alla data della delibera di cui alla lettera a) e prima dell’apertura della procedura di insolvenza. 2.   Se un credito esigibile di un creditore è stato debitamente soddisfatto o garantito, gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici pregiudizievoli siano nulli, annullabili o inefficaci almeno se: a) le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte; e b) il creditore era a conoscenza dell’incapacità del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale, del deposito di una domanda di apertura della procedura di insolvenza o della assunzione, in assenza di tale domanda, di una delibera di apertura di una procedura di insolvenza. Ai fini del primo comma, lettera b), una siffatta conoscenza è presunta se il creditore è una parte strettamente correlata al debitore. Tale presunzione è confutabile. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti atti giuridici: a) gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio dei beni del debitore in cambio di un equo corrispettivo; b) i pagamenti su cambiali o assegni, qualora la normativa che disciplina le cambiali o gli assegni impedisca al beneficiario di rivendicare i crediti derivanti dalla cambiale o dall’assegno nei confronti di altri debitori della cambiale o dell’assegno quali i giranti, il traente o il trattario, nel caso in cui il beneficiario rifiuti il pagamento del debitore; c) gli atti giuridici che non sono soggetti ad azioni revocatorie a norma della direttiva 98/26/CE e della direttiva 2002/47/CE; d) se del caso, in conformità con il diritto nazionale, gli atti giuridici il cui scopo è la soddisfazione dei crediti o la costituzione di una garanzia sui crediti da parte delle autorità competenti per la sicurezza sociale; e) la conclusione di accordi di netting, compresi accordi di netting per close-out, nei mercati finanziari, nei mercati dell’energia o in altri mercati dei prodotti di base, nonché gli atti giuridici a sostegno del funzionamento di tali accordi. Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché l’ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l’importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, l’ultimo girante o il terzo era a conoscenza dell’incapacità del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale o del deposito di una domanda di apertura della procedura di insolvenza. Una siffatta conoscenza è presunta se l’ultimo girante o il terzo è una parte strettamente correlata al debitore. Tale presunzione è confutabile.
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