Art. 23 · Nomina del commissario

Art. 23

Nomina del commissario

In vigore dal 30 mar 2026
Nomina del commissario 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, su iniziativa di un debitore, la fase di preparazione inizi quando è nominato un commissario. La procedura per la nomina di un commissario è stabilita dal diritto nazionale. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il commissario sia indipendente dal debitore e da qualsiasi parte strettamente correlata al debitore. Gli Stati membri possono prevedere requisiti aggiuntivi per quanto riguarda l’indipendenza del commissario dai detentori di strumenti di capitale o dai creditori. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché possano essere nominate commissari solo le persone che soddisfano i criteri di ammissibilità applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza nello Stato membro in cui ha luogo la procedura di pre-pack.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2026:799:oj#art-23