Art. 18
Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sulla titolarità effettiva
In vigore dal 30 mar 2026
Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sulla titolarità effettiva
Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, al fine di individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura di insolvenza per la quale sono nominati, abbiano accesso tempestivo alle informazioni seguenti sui titolari effettivi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici contenute nei registri centrali interconnessi dei titolari effettivi, e affinché tale accesso sia fornito senza allertare il soggetto, l’istituto o il titolare effettivo in questione:
a)
il nome del titolare effettivo;
b)
il mese e l’anno di nascita del titolare effettivo;
c)
il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo;
d)
per i titolari effettivi di soggetti giuridici, la natura e l’entità dell’interesse beneficiario detenuto;
e)
per i titolari effettivi di trust dichiarati (expess trusts) o istituti giuridici affini, la natura della loro titolarità effettiva.
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