Art. 16

Condizioni per l’accesso alle informazioni sui conti bancari e per le consultazioni delle stesse da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati

In vigore dal 30 mar 2026
Condizioni per l’accesso alle informazioni sui conti bancari e per le consultazioni delle stesse da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell’ siano eseguiti, caso per caso, unicamente da personale di ciascuna autorità amministrativa o ciascun organo giurisdizionale designato che sia stato specificamente nominato e autorizzato a svolgere tali compiti. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) il personale di cui al paragrafo 1 mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati e soddisfi i requisiti di elevata integrità e di competenze adeguate; b) siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell’esercizio, da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati, del potere di accesso alle informazioni sui conti bancari e di consultazione delle stesse conformemente all’.
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