Art. 16
Condizioni per l’accesso alle informazioni sui conti bancari e per le consultazioni delle stesse da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati
In vigore dal 30 mar 2026
Condizioni per l’accesso alle informazioni sui conti bancari e per le consultazioni delle stesse da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell’ siano eseguiti, caso per caso, unicamente da personale di ciascuna autorità amministrativa o ciascun organo giurisdizionale designato che sia stato specificamente nominato e autorizzato a svolgere tali compiti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
il personale di cui al paragrafo 1 mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati e soddisfi i requisiti di elevata integrità e di competenze adeguate;
b)
siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell’esercizio, da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati, del potere di accesso alle informazioni sui conti bancari e di consultazione delle stesse conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2026:799:oj#art-16