Art. 24

Sostegno della Commissione

In vigore dal 12 nov 2025
Sostegno della Commissione 1.   La Commissione fornisce agli Stati membri il sostegno, l’assistenza e lo sviluppo di capacità necessari per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente direttiva. In particolare, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora documenti e sviluppa strumenti scientifici che possono essere utilizzati dagli Stati membri per aiutarli a: a) istituire un quadro di monitoraggio del suolo e determinare il numero e l’ubicazione dei punti di campionamento a norma dell’, paragrafi 1 e 2, e dell’allegato II, parte A, punto 1; b) fissare i valori obiettivo sostenibili non vincolanti e i valori guida operativi per i descrittori del suolo a norma dell’, paragrafo 2, e dell’allegato I, parti A e B; c) fissare il loro elenco dei contaminanti organici da monitorare a norma dell’, paragrafo 3, e dell’allegato I, parte B; d) valutare le aree non a rischio di salinizzazione che possono essere escluse dalle misurazioni della conducibilità elettrica a norma dell’, paragrafo 3, terzo comma, e dell’allegato I, parte A; e) effettuare il campionamento in situ dei descrittori del suolo a norma dell’, paragrafo 3, quarto comma, e dell’allegato II, parte A, punto 2; f) determinare i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo a norma dell’, paragrafo 5, e dell’allegato II, parte C; g) determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo a norma dell’, paragrafo 6, e dell’allegato II, parte B; h) individuare e valutare eventuali perdite critiche di servizi ecosistemici e l’impatto dell’impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo sulla perdita di servizi ecosistemici a norma dell’, paragrafo 3; i) individuare siti potenzialmente contaminati e stilare un elenco delle attività potenzialmente contaminanti a norma dell’; j) sviluppare la metodologia specifica per la valutazione del rischio in funzione del sito dei siti contaminati, tenendo conto delle pratiche, delle metodologie e dei dati tossicologici comuni a norma dell’; e k) fornire, a livello locale, informazioni riguardo a misure e pratiche tese ad aumentare la resilienza del suolo a norma dell’, paragrafo 1, lettera d), fornendo e aggiornando periodicamente un archivio delle conoscenze sulla resilienza del suolo contenente informazioni pratiche sulle pratiche di gestione del suolo. 2.   I documenti e gli strumenti scientifici di cui al paragrafo 1 sono elaborati e sviluppati entro i termini seguenti: a) per quanto riguarda la lettera a), entro il 17 dicembre 2026; b) per quanto riguarda le lettere b), c), e) e j), entro il 17 giugno 2027; c) per quanto riguarda la lettera i), entro il 17 dicembre 2027; d) per quanto riguarda le lettere d), f) e g), entro il 17 dicembre 2028; e) per quanto riguarda la lettera h), entro il 17 dicembre 2029. 3.   La Commissione organizza scambi regolari di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra gli Stati membri e, se del caso, altri portatori di interessi in merito all’applicazione della presente direttiva. Il primo scambio ha luogo entro il 17 marzo 2026. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche di cui al primo comma e, se del caso, fornisce raccomandazioni o orientamenti agli Stati membri. 4.   La Commissione agevola la cooperazione tra gli Stati membri al fine di garantire, se del caso, che le autorità competenti responsabili dei distretti del suolo confinanti in cui si osservano effetti transfrontalieri sul suolo, tipi di suolo o usi del suolo comparabili lungo il confine dei distretti del suolo si scambino migliori pratiche e si adoperino per conseguire un approccio coerente nell’applicazione della presente direttiva.
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