Art. 17
Sistema di guida accompagnata
In vigore dal 22 ott 2025
Sistema di guida accompagnata
1. In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri rilasciano le patenti di guida, conformemente all’, paragrafo 1, per la categoria B contrassegnate con il codice dell’Unione 98.02 di cui all’allegato I, parte E, ai candidati che abbiano compiuto 17 anni di età.
2. In deroga all’, paragrafo 1, rispettivamente lettere b) e d), ai fini della guida nei rispettivi territori gli Stati membri possono rilasciare patenti di guida per la categoria C1, C1E o C, conformemente all’, paragrafo 1, purché il candidato sia titolare di un CAP rilasciato ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561 per la categoria C o in conformità dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561 per le categorie C1 e CIE, contrassegnate con il codice dell’Unione 98.02 di cui all’allegato I, parte E, a candidati che abbiano compiuto 17 anni di età.
Le patenti di guida rilasciate a norma del primo comma sono riconosciute reciprocamente dagli Stati membri che le hanno rilasciate.
3. I titolari di una patente di guida contrassegnata con il codice dell’Unione 98.02 di cui all’allegato I, parte E, che non abbiano compiuto 18 anni di età guidano solo se accompagnati da una persona, che occupa il sedile anteriore del passeggero, in grado di fornire loro indicazioni durante la guida. L’accompagnatore rispetta le norme relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’accompagnatore:
a)
ha un’età minima di 24 anni;
b)
è titolare di una patente di guida della categoria pertinente rilasciata nell’Unione da oltre cinque anni;
c)
non è stato oggetto di una interdizione alla guida nello Stato membro di emissione della patente di guida di cui alla lettera b) negli ultimi cinque anni.
Uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione di cui alla lettera c) può prevedere che sia eseguita una interdizione alla guida sul proprio territorio a seguito di un’infrazione quivi commessa che potrebbe comportare un’inidoneità ad agire in qualità di accompagnatore ai sensi del presente articolo.
4. Gli Stati membri possono esigere l’identificazione degli accompagnatori di cui al paragrafo 3 al fine di garantire il rispetto del presente articolo. Gli Stati membri possono limitare il numero di accompagnatori possibili relativamente a un dato conducente accompagnato. Gli Stati membri possono applicare sul loro territorio condizioni supplementari, che devono essere soddisfatte dalla persona che accompagna il titolare di una patente di guida da loro rilasciata. Tali condizioni sono proporzionate e idonee a conseguire gli obiettivi del sistema di guida accompagnata. Gli Stati membri informano la Commissione di tali condizioni supplementari. La Commissione rende informazioni relative a tali condizioni supplementari accessibili al pubblico.
Per la persona che accompagna il titolare di una patente di guida delle categorie C, C1E o C1, i requisiti di cui al primo comma possono comprendere, in particolare, l’obbligo di:
a)
possedere la qualificazione e la formazione pertinenti previste dalla direttiva (UE) 2022/2561; o
b)
aver seguito un apposito corso di formazione di almeno sette ore, che può essere esteso a 14 ore, per apprendere le necessarie competenze professionali e pedagogiche nell’ambito della propria formazione periodica in materia di CAP.
5. Il sistema di guida accompagnata non limita la facoltà esistente di cui dispongono gli Stati membri di abbassare l’età minima per i candidati a una patente di guida di categoria B di cui all’, paragrafo 2, o di applicare le relative condizioni a livello nazionale.
6. Gli Stati membri possono applicare condizioni aggiuntive per il rilascio di una patente di guida contrassegnata con il codice dell’Unione 98.02 di cui all’allegato I, parte E, ai candidati che non abbiano compiuto 18 anni di età. Essi ne informano la Commissione. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.
Storico versioni
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