Art. 6
Categorie di patenti di guida
In vigore dal 22 ott 2025
Categorie di patenti di guida
1. La patente di guida autorizza il titolare a guidare veicoli a motore secondo la seguente classificazione:
a)
ciclomotori:
categoria AM:
—
veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di progetto non superiore a 45 km/h e una potenza massima netta non superiore a 4 kW (esclusi quelli con una velocità massima di progetto inferiore o uguale a 25 km/h);
—
quadricicli leggeri;
b)
motocicli e tricicli a motore:
i)
categoria A1:
—
motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, con una potenza massima netta non superiore a 11 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
—
tricicli a motore con una potenza massima netta non superiore a 15 kW;
ii)
categoria A2:
—
motocicli con una potenza massima netta non superiore a 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione di potenza [netta] superiore a 70 kW;
iii)
Categoria A:
—
motocicli;
—
tricicli a motore con una potenza massima netta superiore a 15 kW.
Ai veicoli a motore delle categorie di cui alla lettera a) e alla presente lettera può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi la metà della massa a vuoto del veicolo. Gli Stati membri possono applicare condizioni supplementari alle patenti di guida da essi rilasciate, sulla base di considerazioni di sicurezza stradale;
c)
autoveicoli:
i)
categoria B1:
—
quadricicli pesanti.
La categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli. Tali Stati membri possono rifiutare la conversione di una patente di guida per la categoria B1.
Gli Stati membri possono inoltre decidere di introdurre questa categoria, ai fini della guida sul loro territorio, esclusivamente per i veicoli di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera c), alle condizioni ivi previste e purché siano rispettati i requisiti aggiuntivi che il conducente abbia meno di 21 anni di età al momento del rilascio della patente di guida e che la patente di guida per tale categoria scada al compimento dei 21 anni. Qualora uno Stato membro decida in tal senso, contrassegna la patente di guida con il codice dell’Unione 60.03, di cui all’allegato I, parte E;
ii)
categoria B:
—
autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
—
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.
Fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O2 di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2018/858, purché la massa massima autorizzata complessiva non superi 4 250 kg. Qualora la massa complessiva superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente all’allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:
—
il completamento di un corso di formazione; oppure
—
il superamento di una prova di capacità e comportamento.
Gli Stati membri possono anche richiedere sia il corso di formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.
A condizione che tale corso di formazione sia stato completato e/o che tale prova sia stata superata, conformemente all’allegato V, e fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, gli autoveicoli di questa categoria possono consistere in:
—
un camper la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg ma non superi 4 250 kg, anche in combinazione con un rimorchio, se la massa massima autorizzata complessiva non supera 5 000 kg;
—
fatta salva un’autorizzazione di uno Stato membro conformemente alle condizioni di cui all’, paragrafo 4, lettera d), un veicolo di emergenza a motore utilizzato per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso o i veicoli dei vigili del fuoco, la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg ma non superi, anche in combinazione con un rimorchio, 5 000 kg; o
—
un autoveicolo alimentato con combustibili alternativi che rientri nell’equivalenza di cui all’, paragrafo 2, lettera i), in combinazione con un rimorchio, non già contemplato dal secondo trattino, se la massa massima autorizzata complessiva supera 4 250 kg ma non supera 5 000 kg.
Gli Stati membri indicano sulla patente di guida, mediante il pertinente codice dell’Unione di cui all’allegato I, parte E, l’abilitazione alla guida di tale combinazione, camper o veicolo di emergenza.
iii)
categoria BE:
—
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio delle categorie O1 o O2 di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858;
iv)
categoria C1:
—
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
—
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;
v)
categoria C1E:
—
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
—
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata eccede i 3 500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
vi)
categoria C:
—
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
—
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.
vii)
categoria CE:
—
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg;
viii)
categoria D1:
—
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 ma non più di 16 passeggeri, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri;
—
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;
ix)
categoria D1E:
—
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg;
x)
categoria D:
—
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente;
—
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;
xi)
categoria DE:
—
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg.
2. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione del presente articolo determinati tipi specifici di veicoli a motore, tra cui i veicoli speciali per le persone con disabilità, previo accordo della Commissione, che si basa su una valutazione dell’impatto dell’esclusione proposta sulla sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della presente direttiva i tipi di veicoli utilizzati dalle forze armate o dagli organismi di protezione civile o messi a loro disposizione. Essi ne informano la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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