Art. 7

Età minima

In vigore dal 22 ott 2025
Età minima 1.   L’età minima del candidato cui può essere rilasciata la patente di guida è la seguente: a) 16 anni per le categorie AM, A1 e B1; b) 18 anni per le categorie A2, B, BE, C1 e C1E; c) per quanto riguarda la categoria A: i) 20 anni per i motocicli. Tuttavia, la guida di motocicli di questa categoria è subordinata all’acquisizione di una previa esperienza di almeno due anni alla guida di motocicli con patente di guida della categoria A2. Tale requisito di previa esperienza di due anni può non essere richiesto se il candidato ha almeno 24 anni; ii) 21 anni per i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW; d) 21 anni per le categorie C, CE, D1 e D1E; e) 18 anni per le categorie C e CE a condizione che il conducente sia titolare di un certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561; f) 24 anni per le categorie D e DE; g) 21 anni per le categorie D e DE a condizione che il conducente sia titolare di un CAP di cui all’, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) 2022/2561. 2.   Gli Stati membri possono modificare l’età minima per il rilascio della patente di guida: a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM; b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1; per la categoria B1, previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono comunque abbassare l’età minima a 15 anni per il rilascio di una patente di guida limitata al loro territorio, per i veicoli di cui all’, paragrafo 4, lettera c), e alle condizioni specificate all’, paragrafo 1, lettera c), punto i) e all’, paragrafo 4, lettera c); c) innalzandola a 18 anni per la categoria A1, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) tra l’età minima per la categoria A1 e l’età minima per la categoria A2 c’è un intervallo di almeno due anni; ii) è richiesta un’esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di consentire la guida di motocicli della categoria A, come previsto al paragrafo 1, lettera c), punto i); d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE; e) abbassandola a 18 anni per le categorie D1, D1E, D e DE, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) il conducente è titolare di un CAP di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561; ii) solo per le categorie D e DE, il conducente è soggetto alle limitazioni di cui all’, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2561; f) abbassandola a 20 anni per le categorie D e DE, a condizione che il conducente sia titolare di un CAP di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561. 3.   Gli Stati membri possono abbassare l’età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda: a) veicoli di emergenza a motore utilizzati per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso, e i veicoli dei vigili del fuoco; b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione. 4.   Le patenti di guida rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di emissione fino a quando il titolare della patente di guida non abbia raggiunto l’età minima di cui al paragrafo 1, dopo di che sono valide in tutta l’Unione. Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 1. Tuttavia, non riconoscono la validità delle patenti di guida rilasciate a norma del paragrafo 2, lettere b), e) ed f). Gli Stati membri possono riconoscere reciprocamente, nei rispettivi territori, la validità delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 3, lettera a).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:2205:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo