Art. 5

Patenti di guida mobili

In vigore dal 22 ott 2025
Patenti di guida mobili 1.   Gli Stati membri rilasciano patenti di guida mobili sulla base delle specifiche standard dell’Unione di cui all’allegato I, parte C. 2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le patenti di guida mobili da esso rilasciate possano essere recuperate elettronicamente a titolo gratuito dai titolari delle stesse. Le patenti di guida mobili sono rilasciate ai titolari per essere utilizzate con i portafogli europei di identità digitale quali attestati elettronici di attributi a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le patenti di guida mobili non contengano ulteriori dati rispetto a quelli indicati nell’allegato I, parte D, e che il verificatore non tratti a fini di verifica dati personali diversi da quelli necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare. 4.   Gli Stati membri si assicurano che i dati personali necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare della patente di guida mobile non siano conservati dal verificatore, a meno che tale conservazione non sia autorizzata dal diritto dell’Unione o nazionale. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco degli emittenti delle patenti di guida mobili e lo tengono aggiornato. La Commissione rende pubblici tali elenchi attraverso un canale sicuro e in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ per modificare l’allegato I, parte C, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici. 7.   Entro il 26 novembre 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate concernenti l’aspetto visivo, l’interoperabilità, le norme di aggiornamento dei dati e delle registrazioni, la sicurezza, le misure organizzative per il trattamento e la protezione dei dati personali, le prove e le norme tecniche e di sicurezza per lo scambio e gli elenchi di fiducia degli emittenti di fiducia delle patenti di guida mobili per la verifica delle patenti di guida mobili, comprese le funzioni di verifica e l’interfaccia con i sistemi nazionali. La Commissione, per quanto possibile, tiene conto del quadro generale e delle specifiche tecniche necessarie per il riconoscimento di tali patenti di guida da parte delle autorità dei paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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