Art. 3

Specifiche standard dell’Unione in materia di patenti di guida e riconoscimento reciproco

In vigore dal 22 ott 2025
Specifiche standard dell’Unione in materia di patenti di guida e riconoscimento reciproco 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive patenti di guida nazionali siano rilasciate in conformità della presente direttiva e siano conformi alle specifiche standard dell’Unione di cui all’Allegato I e ad altri criteri a norma: a) dell’, per le patenti di guida fisiche; b) dell’, per le patenti di guida mobili. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le patenti di guida fisiche e mobili rilasciate alla stessa persona siano perfettamente equivalenti per quanto riguarda i diritti e le condizioni in base ai quali tale persona è autorizzata a guidare e la loro validità amministrativa. 3.   Fatto salvo il trattamento delle patenti di guida esistenti in caso di conversione o sostituzione in conformità dell’, paragrafi 3, e 4, gli Stati membri non impongono quale condizione preliminare il possesso di una patente di guida fisica o mobile da parte del candidato al momento del rilascio, della sostituzione, del rinnovo o della conversione di una patente di guida nell’altro formato. 4.   Con effetto a decorrere dalla data corrispondente a 54 mesi dalla data di adozione del primo degli atti di esecuzione in conformità dell’, paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché il formato predefinito in cui sono rilasciate le patenti di guida sia quello della patente di guida mobile, fatto salvo il diritto del candidato di ottenere la patente di guida in formato fisico o in entrambi i formati mediante un’unica domanda contemporaneamente. Dopo il rilascio di una patente di guida in un formato, il titolare di una patente di guida continua ad avere il diritto di chiedere il rilascio della patente di guida nell’altro formato, anche quando la patente di guida di tale titolare non è ancora scaduta. 5.   Gli Stati membri possono rilasciare patenti di guida mobili prima della data di cui al paragrafo 4. 6.   Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi. Tuttavia, le patenti di guida mobili rilasciate a norma dell’ sono riconosciute reciprocamente solo dopo la data di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
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