Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 22 ott 2025
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente direttiva stabilisce regole comuni per quanto riguarda: a) i modelli, le norme e le categorie delle patenti di guida; b) il rilascio, la validità, il rinnovo e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida; c) taluni aspetti relativi alla conversione, alla sostituzione, all’annullamento, alla revoca, alla sospensione e alla limitazione delle patenti di guida; d) taluni aspetti applicabili ai conducenti inesperti, in particolare per quanto riguarda un sistema di guida accompagnata e un periodo di prova. 2.   La presente direttiva non si applica: a) alle macchine mobili non stradali quali definite all’, punto 1, del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); e b) ai veicoli a motore, su ruote o cingoli, aventi almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepiti per trainare, spingere, trasportare o azionare determinate attrezzature, macchine o rimorchi impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
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