Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 22 ott 2025
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce regole comuni per quanto riguarda:
a)
i modelli, le norme e le categorie delle patenti di guida;
b)
il rilascio, la validità, il rinnovo e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida;
c)
taluni aspetti relativi alla conversione, alla sostituzione, all’annullamento, alla revoca, alla sospensione e alla limitazione delle patenti di guida;
d)
taluni aspetti applicabili ai conducenti inesperti, in particolare per quanto riguarda un sistema di guida accompagnata e un periodo di prova.
2. La presente direttiva non si applica:
a)
alle macchine mobili non stradali quali definite all’, punto 1, del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); e
b)
ai veicoli a motore, su ruote o cingoli, aventi almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepiti per trainare, spingere, trasportare o azionare determinate attrezzature, macchine o rimorchi impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
Storico versioni
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