Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2025
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«patente di guida»: un documento, in formato fisico o digitale, o in entrambi, che attesta il diritto di guidare veicoli a motore e indica le condizioni alle quali il titolare è autorizzato a guidare;
2)
«patente di guida fisica»: una patente di guida in formato fisico;
3)
«patente di guida mobile»: una patente di guida in formato digitale;
4)
«veicolo a motore»: ogni veicolo stradale munito di un motore di propulsione, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
5)
«veicolo a due ruote»: un veicolo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
6)
«veicolo a tre ruote»: un veicolo di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013;
7)
«quadriciclo leggero»: un veicolo di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013;
8)
«motociclo»: un veicolo a due ruote con o senza sidecar di cui all’, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 168/2013;
9)
«triciclo a motore»: un veicolo munito di tre ruote simmetriche di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 168/2013;
10)
«autoveicolo»: un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Sono compresi i filobus;
11)
«filobus»: un veicolo che può essere collegato con una rete elettrica e non circola su rotaie;
12)
«quadrimobile pesante»: un veicolo di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 168/2013;
13)
«camper»: un veicolo per uso speciale della categoria M di cui all’ e all’allegato I, punto 5.1, del regolamento (UE) 2018/858;
14)
«crisi»: un evento eccezionale, imprevisto e improvviso, naturale o antropogenico, di natura e portata straordinarie che si verifica all’interno o all’esterno dell’Unione con un impatto diretto o indiretto significativo sul settore dei trasporti su strada e che inoltre impedisce o compromette in modo sostanziale la possibilità per i titolari di patenti di guida o le autorità nazionali competenti di espletare le procedure necessarie per il rinnovo delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:2205:oj#art-2