Art. 13

Conversione e sostituzione delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri

In vigore dal 22 ott 2025
Conversione e sostituzione delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri 1.   Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere allo Stato membro di residenza normale la conversione della propria patente di guida in una equivalente. Lo Stato membro al quale si chiede di procedere alla conversione verifica per quale o quali categorie sia ancora valida la patente di guida di cui si chiede la conversione. 2.   Fatto salvo il principio di territorialità delle leggi penali e delle leggi che disciplinano il mantenimento dell’ordine, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti l’annullamento, la revoca, la sospensione o la limitazione del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla conversione della patente di guida. 3.   Lo Stato membro che converte una patente di guida fisica restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro di emissione, precisandone i motivi. Lo Stato membro che converte una patente di guida mobile ne informa le autorità dello Stato membro di emissione, precisandone i motivi. Lo Stato membro di emissione provvede affinché la precedente patente di guida mobile non possa più essere visualizzata tramite il dispositivo elettronico utilizzato a tal fine dal titolare della patente di guida. Gli Stati membri si avvalgono della rete dell’UE delle patenti di guida a fini di comunicazione. 4.   La sostituzione di patenti di guida fisiche in seguito a danneggiamento, smarrimento o furto così come la sostituzione di patenti di guida fisiche o mobili di cui è stato fatto un uso fraudolento può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare della patente di guida ha la propria residenza normale, o dello Stato membro di emissione ove si applica l’, paragrafo 3. Queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base a un attestato delle autorità competenti dello Stato membro di emissione della patente di guida originaria. Se una patente di guida è stata sostituita da uno Stato membro diverso da quello di emissione e la patente di guida sostituita è ancora in possesso del titolare della patente di guida in questione o possa essere da quest’ultimo visualizzata, si applicano le procedure di cui al paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:2205:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo