Art. 12
Proroga della validità in caso di crisi
In vigore dal 22 ott 2025
Proroga della validità in caso di crisi
1. Nel caso di una crisi, gli Stati membri possono prorogare per un massimo di sei mesi il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida che altrimenti scadrebbero. La proroga può essere rinnovata qualora la crisi persista.
2. Tale proroga è debitamente giustificata e comunicata immediatamente alla Commissione. La Commissione pubblica immediatamente tali dati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri riconoscono la validità delle patenti di guida il cui periodo di validità amministrativa è stato prorogato a norma del presente articolo.
3. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla crisi di cui al paragrafo 1 che colpisca due o più Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili al fine di prorogare il periodo di validità amministrativa di tutte o di alcune categorie di patenti di guida che altrimenti scadrebbero. Tale proroga non è superiore a sei mesi e può essere rinnovata qualora la crisi persista. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
4. Qualora uno Stato membro non incontri, o non rischi di incontrare, difficoltà che rendono impraticabile il rinnovo delle patenti di guida a seguito della crisi che ha colpito i due Stati membri o più di cui al paragrafo 3, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare l’impatto di tale crisi, detto Stato membro può decidere, dopo averne informato la Commissione, di non applicare la proroga introdotta dall’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:2205:oj#art-12