Art. 11

Conformità alle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale

In vigore dal 22 ott 2025
Conformità alle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale 1.   Prima che una patente di guida sia rilasciata per la prima volta, gli Stati membri provvedono affinché i candidati siano sottoposti a un esame medico in cui si applicano le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale che riguarda tutte le condizioni mediche di cui all’allegato III. Ciò si applica al rilascio delle patenti di guida di categoria AM solo se richiesto dallo Stato membro in questione a norma dell’, paragrafo 1, lettera b). È tuttavia richiesto un esame medico in relazione a domande per patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, D1, DE o D1E, a prescindere dal fatto che sia stato effettuato un esame medico per un’altra categoria. 2.   Prima del rinnovo della patente di guida, i candidati al rinnovo sono sottoposti a un esame medico che riguarda tutte le condizioni mediche di cui all’allegato III. Ciò si applica al rinnovo delle patenti di guida di categoria AM solo se richiesto dallo Stato membro in questione a norma dell’, paragrafo 1, lettera b). 3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2 e nella misura in cui l’allegato III non preveda diversamente, come nel caso di un appropriato esame della vista per i candidati alla patente di guida conformemente all’allegato III, punto 3, gli Stati membri, anziché richiedere un esame medico, possono applicare, per le categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, una delle seguenti misure alternative o entrambe le misure: a) imporre al candidato o al titolare della patente di guida di compilare un modulo di autovalutazione che riguardi tutte le condizioni mediche di cui all’allegato III al momento della richiesta di rilascio o rinnovo della patente di guida; o b) stabilire un sistema nazionale di valutazione dell’idoneità alla guida per far sì che si tenga conto di eventuali cambiamenti significativi dell’idoneità fisica o mentale al fine di conformarsi alle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale di cui all’allegato III, dopo che la patente di guida è stata rilasciata al candidato a seguito di un esame medico o di un’autovalutazione. 4.   Gli Stati membri possono prendere opportuni provvedimenti in caso di inosservanza del requisito di compilare un modulo di autovalutazione o nel caso di informazioni incorrette o incomplete fornite scientemente nel modulo di autovalutazione o in caso di mancato rispetto di uno dei requisiti stabiliti a norma del paragrafo 3, lettera b). 5.   Gli Stati membri possono applicare la misura alternativa di cui al paragrafo 3, lettera b), in modo tale da consentire il monitoraggio dell’idoneità alla guida durante i periodi di validità amministrativa. 6.   Qualora, sulla base delle informazioni acquisite conformemente alle diverse misure alternative di cui al paragrafo 3, risulti che il candidato o il titolare della patente di guida possa trovarsi in una o più delle condizioni mediche elencate nell’allegato III, gli Stati membri provvedono affinché il candidato o il titolare della patente di guida sia sottoposto a un esame medico prima che gli Stati membri rilascino o rinnovino la patente di guida. 7.   Il presente articolo non osta a che gli Stati membri adottino misure per sensibilizzare e migliorare la conoscenza del settore sanitario e dei titolari di patenti di guida in merito alle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida di cui all’allegato III. Qualora gli Stati membri adottino orientamenti destinati ai medici per aiutarli a individuare i titolari di patente di guida che non soddisfano più le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida, ne informano la Commissione. La Commissione mette gli orientamenti a disposizione degli altri Stati membri. Qualora gli Stati membri mettano a punto campagne di sensibilizzazione del pubblico per informare i cittadini in merito alle patologie mentali o fisiche che possono compromettere l’idoneità alla guida, ne informano la Commissione. La Commissione mette le informazioni a disposizione degli altri Stati membri. 8.   Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di patenti di guida, norme più severe di quelle indicate nell’allegato III.
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