Art. 15

Conversione di patenti di guida rilasciate da paesi terzi

In vigore dal 22 ott 2025
Conversione di patenti di guida rilasciate da paesi terzi 1.   Qualora uno Stato membro preveda la conversione di una patente di guida rilasciata da un paese terzo a un titolare che ha acquisito la residenza normale nel suo territorio, tale Stato membro procede alla conversione della stessa conformemente al presente articolo. 2.   Qualora uno Stato membro converta una patente di guida rilasciata da un paese terzo che non è stato oggetto di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, tale conversione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successivi, sono registrati sulla patente di guida rilasciata da tale Stato membro utilizzando il codice pertinente di cui all’allegato I, parte E. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente di guida in un altro Stato membro, quest’ultimo può decidere di non applicare il principio del riconoscimento reciproco di cui all’, paragrafo 6. Per tali conversioni gli Stati membri applicano il diritto nazionale, conformemente alle condizioni previste dal presente paragrafo. 3.   Qualora la patente di guida sia rilasciata per una categoria e da un paese terzo oggetto di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 7, tale conversione è registrata sulla patente di guida rilasciata dallo Stato membro interessato utilizzando il codice pertinente di cui all’allegato I, parte E. In tali casi gli Stati membri convertono la patente di guida conformemente alle condizioni stabilite nel pertinente atto di esecuzione. 4.   Se una patente di guida rilasciata da uno Stato membro è stata convertita con una patente di guida di un paese terzo, gli Stati membri non esigono il rispetto di condizioni aggiuntive diverse da quelle di cui all’, paragrafo 3, lettera a), né registrano informazioni aggiuntive per la conversione di tale patente di guida di un paese terzo, per quanto riguarda le categorie della patente di guida originaria. Nel caso di cui al primo comma, qualora il candidato chieda la conversione di una patente di guida valida anche per le categorie per le quali il candidato ha acquisito il diritto di guidare in un paese terzo, si applicano le norme seguenti: a) se la patente di guida è stata rilasciata per una categoria e da un paese terzo oggetto di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 7, si applica il paragrafo 3; b) in mancanza di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 7, si applica il paragrafo 2. 5.   Le conversioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 hanno luogo solo se la patente di guida rilasciata dal paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro al quale si chiede di effettuare la conversione. 6.   La Commissione può stabilire che un paese terzo dispone di un quadro dei trasporti su strada che garantisce, in tutto o in parte, un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell’Unione, il che rende possibile la conversione delle patenti di guida rilasciate da tale paese terzo, se necessario previo soddisfacimento di determinate condizioni prestabilite, conformemente al paragrafo 3. Se procede alla determinazione di cui al primo comma, la Commissione può, in cooperazione con gli Stati membri, valutare il quadro dei trasporti su strada del paese terzo. Gli Stati membri esprimono il proprio parere sul quadro dei trasporti su strada in essere nel paese terzo individuato entro un periodo che sarà stabilito dalla Commissione. Il periodo avrà una durata minima di 6 mesi e massima di 18 mesi. La Commissione procede alla valutazione non appena riceve un parere da tutti gli Stati membri o, se anteriore, dopo la scadenza del termine per l’invio dei pareri. Nel valutare il quadro dei trasporti su strada in essere in un paese terzo, la Commissione tiene conto almeno degli elementi seguenti: a) i requisiti vigenti in materia di patente di guida, quali la classificazione delle categorie di patente di guida, i requisiti di età minima, i requisiti e le condizioni di formazione e delle prove di guida e le norme mediche per il rilascio della patente di guida; b) se il paese terzo rilascia patenti di guida mobili e, in caso affermativo, le modalità tecniche e strutturali applicabili per il funzionamento del sistema; c) il livello di circolazione di patenti di guida falsificate e le misure adottate al fine di impedire la falsificazione delle patenti di guida e la corruzione ad esse relativa; d) il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo; e) le condizioni di traffico nel paese terzo e la loro comparabilità con le condizioni di traffico sulle reti stradali dell’Unione; f) le prestazioni in materia di sicurezza stradale del paese terzo; g) le prassi del paese terzo e il quadro giuridico in materia di conversione delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. 7.   La Commissione, dopo aver effettuato la valutazione di cui al paragrafo 6 e mediante un atto di esecuzione, può decidere che un paese terzo dispone di un quadro dei trasporti su strada che garantisce, in tutto o in parte, un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell’Unione, al fine di consentire la conversione delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo in questione conformemente al paragrafo 3. Nell’atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo figurano almeno: a) le categorie di patenti di guida di cui all’ per le quali può essere effettuata una conversione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo; b) le date di rilascio delle patenti di guida del paese terzo dopo le quali può essere effettuata una conversione conformemente al paragrafo 3; c) eventuali condizioni generali da soddisfare ai fini della verifica dell’autenticità del documento ufficiale da convertire; d) le condizioni generali che il candidato deve soddisfare, prima dello scambio, per dimostrare di soddisfare le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale di cui all’allegato III. Se la patente di guida del candidato non gli consente di rispettare il secondo comma, lettera a) o b), del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di convertirla conformemente al paragrafo 2. Se il candidato non è in grado di soddisfare il secondo comma, lettera c) o d), del presente paragrafo, gli Stati membri rifiutano di convertire la patente di guida. Qualsiasi condizione aggiuntiva stabilita nell’atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo prevede l’applicabilità delle disposizioni nazionali dello Stato membro a norma del paragrafo 2 o il rifiuto della conversione della patente di guida, qualora tali condizioni non siano rispettate dal candidato. L’atto di esecuzione di cui al presente paragrafo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 8.   Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 7 prevedono che la Commissione riesamini periodicamente, almeno ogni quattro anni, la situazione della sicurezza stradale nel paese terzo interessato. Gli Stati membri hanno la possibilità di esprimere i loro pareri. In funzione delle conclusioni del riesame, la Commissione mantiene, modifica o sospende, nella misura necessaria, o abroga tale atto di esecuzione. 9.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito web un elenco dei paesi terzi che sono stati oggetto di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 7 e pubblica anche tutte le modifiche pertinenti apportate a norma del paragrafo 8. 10.   Per sostenere l’integrazione dei conducenti professionisti dei paesi terzi nel mercato interno dell’Unione, la Commissione promuove lo scambio delle migliori prassi nell’ambito del gruppo di esperti sulla qualificazione e la formazione dei conducenti di taluni veicoli stradali, istituito a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2561.
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