Art. 8
Condizioni e limitazioni
In vigore dal 22 ott 2025
Condizioni e limitazioni
1. Nel caso in cui rilascino una patente di guida a determinate condizioni, gli Stati membri indicano tali condizioni sulla patente di guida. mediante i pertinenti codici dell’Unione di cui all’allegato I, parte E. Essi possono anche utilizzare codici nazionali per indicare le condizioni non contemplate dall’allegato I, parte E. In tal caso, informano tempestivamente la Commissione e le comunicano i dettagli dei codici nazionali e dei casi in cui sono utilizzati, sia al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva sia in caso di successive aggiunte o modifiche a tali codici nazionali.
Se, a causa di una sua disabilità fisica, la patente di guida è rilasciata al conducente solo per determinati tipi di veicoli o solo per veicoli adattati al fine di compensare tale disabilità fisica, la prova di capacità e comportamento di cui all’, paragrafo 1, è effettuata con un veicolo siffatto. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire alle persone con disabilità fisica di sostenere la prova in un veicolo adattato alla loro disabilità fisica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ per modificare l’allegato I, parte E, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
Storico versioni
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