Art. 18
Periodo di prova
In vigore dal 22 ott 2025
Periodo di prova
1. Il titolare di una patente di guida rilasciata dopo il superamento della prova di guida di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è considerato un «conducente inesperto» ed è soggetto a un periodo di prova. La durata del periodo di prova è stabilita dallo Stato membro che rilascia la patente di guida e non è inferiore a due anni.
Qualora il conducente inesperto sia già in possesso di una patente di guida in corso di validità per un’altra categoria di veicoli, il periodo di prova si limita, in linea di principio, a quanto rimane del periodo di prova previsto per la patente di guida esistente. Tuttavia, per i conducenti inesperti che sono esclusivamente in possesso di una patente di guida di categoria AM, l’ottenimento di una patente di un’altra categoria comporta in ogni caso un nuovo periodo di prova. Con riguardo alle altre categorie di patenti di guida diverse da AM da essi rilasciate, gli Stati membri possono esigere un periodo di prova aggiuntivo o integrativo, in particolare per tener conto dei diversi rischi e delle necessarie competenze inerenti alla nuova categoria di patente di guida.
2. Gli Stati membri stabiliscono per i conducenti inesperti norme o sanzioni, o entrambe, per la guida in stato di ebbrezza che sono più rigorose di quelle applicabili ai conducenti esperti e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Qualora gli Stati membri decidano di stabilire sanzioni, queste devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
Inoltre, gli Stati membri adottano misure al fine di ridurre:
a)
la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti tra i conducenti inesperti;
b)
l’inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che attuano la direttiva 91/671/CEE del Consiglio (20) relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.
3. Il presente articolo non impedisce in alcun modo agli Stati membri di introdurre nella normativa nazionale disposizioni di tolleranza zero che vietino a tutti i conducenti di consumare alcol o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida. Qualora introducano disposizioni di tolleranza zero nella normativa nazionale, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per allineare la normativa nazionale alle misure adottate a norma del paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive applicabili sul loro territorio ai conducenti inesperti al fine di migliorare la sicurezza stradale. Essi ne informano la Commissione.
5. Se un’autorità competente dello Stato membro di residenza normale decide di prolungare il periodo di prova di un conducente a motivo di qualsiasi suo comportamento illecito, essa provvede affinché il nuovo periodo di prova sia registrato sulla patente di guida.
6. Gli Stati membri contrassegnano le patenti di guida rilasciate durante il periodo di prova con il pertinente codice dell’Unione di cui all’allegato I, parte E.
Storico versioni
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