Art. 16

Effetti dell’annullamento, della revoca, della sospensione o della limitazione del diritto di guidare di un conducente di un veicolo a motore, della sua patente di guida o del riconoscimento della validità della sua patente di guida

In vigore dal 22 ott 2025
Effetti dell’annullamento, della revoca, della sospensione o della limitazione del diritto di guidare di un conducente di un veicolo a motore, della sua patente di guida o del riconoscimento della validità della sua patente di guida 1.   Gli Stati membri rifiutano il rilascio della patente di guida ai candidati la cui patente sia stata annullata, revocata, sospesa o limitata in un altro Stato membro. 2.   Uno Stato membro rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a una persona il cui diritto alla guida, patente di guida, o riconoscimento della sua validità sia annullato, revocato o sospeso nel territorio di tale Stato membro. 3.   Il diritto di guidare, la patente di guida o il riconoscimento della sua validità sono considerati annullati, revocati, sospesi o limitati ai fini del presente articolo finché la persona interessata non ottempera alle condizioni imposte da uno Stato membro per recuperare il diritto di guidare o la sua patente di guida, o riottenere il riconoscimento della validità della sua patente di guida, o per poterne chiedere una nuova. Gli Stati membri si assicurano che le condizioni da essi imposte affinché una persona sia autorizzata a recuperare il diritto di guidare, la sua patente di guida o a riottenere il riconoscimento della validità della sua patente di guida, o sia autorizzata a chiedere una nuova patente siano proporzionate, non discriminatorie per i titolari di patenti di guida rilasciate da qualsiasi altro Stato membro e non comportino, di per sé, un rifiuto a tempo indeterminato di rilasciare una patente di guida o di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. 4.   Laddove giustificato dal comportamento o dall’idoneità fisica o mentale di una persona, gli Stati membri possono ritirare la patente di guida nel loro territorio a tempo indeterminato senza dare a tale persona la possibilità di recuperare il diritto di guidare o la sua patente di guida, o di riottenere il riconoscimento della validità della sua patente di guida, o di chiederne una nuova. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro che non ha ritirato la patente di guida di tale persona può, previa consultazione dello Stato membro, come indicato al primo comma del presente paragrafo, rilasciare una patente di guida a tale persona. Tuttavia, lo Stato membro che ha ritirato la patente di guida di tale persona può rifiutare di riconoscere sine die nel proprio territorio una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
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