Art. 21
Recepimento
In vigore dal 24 giu 2025
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 29 settembre 2027 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’, paragrafi 2 e 4, all’, paragrafo 1, all’, paragrafi 1, 3 e 4, all’, all’, paragrafi 1, 2 e 3, agli e all’, paragrafo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
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