Art. 17

Relazioni

In vigore dal 24 giu 2025
Relazioni 1.   Entro 6 mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo ciascuno Stato membro trasmettono alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel suo territorio. La relazione contiene dati statistici sulla partecipazione, in particolare, se disponibili, degli elettori dell’Unione e dei cittadini eleggibili dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una sintesi delle misure adottate per favorirla. 2.   Entro un anno dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.
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