Art. 15

Fornitura di dati statistici

In vigore dal 24 giu 2025
Fornitura di dati statistici Gli Stati membri consentono la fornitura di dati statistici pertinenti sulla partecipazione di cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo e, se disponibili, forniscono tali dati al pubblico e alla Commissione.
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