Art. 14
Mezzi di voto specifici
In vigore dal 24 giu 2025
Mezzi di voto specifici
Gli Stati membri che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza o del voto elettronico o del voto via internet per le elezioni del Parlamento europeo provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili a condizioni simili anche agli elettori dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:1788:oj#art-14