Art. 16

Disposizioni derogatorie

In vigore dal 24 giu 2025
Disposizioni derogatorie 1.   Se in uno Stato membro la percentuale di cittadini dell’Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l’età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini nazionali e stranieri dell’Unione ivi residenti e che hanno l’età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli : a) può riservare il diritto di voto agli elettori dell’Unione residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni; b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini eleggibili dell’Unione residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 10 anni. il primo comma non pregiudica le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l’integrazione dei cittadini stranieri dell’Unione . Tuttavia, agli elettori dell’Unione e ai cittadini eleggibili dell’Unione che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno il diritto elettorale attivo o passivo nel loro Stato membro, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui al primo comma. 2.   Se il diritto di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di tale Stato membro e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di tale Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini. 3.   18 mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale valuta se persistano i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell’, paragrafo 2 , TFUE e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti. Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.
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