Art. 13
Meccanismo di scambio di informazioni
In vigore dal 24 giu 2025
Meccanismo di scambio di informazioni
1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni raccolte ai sensi degli , entro un termine appropriato prima della consultazione elettorale. A tale scopo, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e presentazione dei candidati, lo Stato membro di residenza comincia a trasmettere tali informazioni allo Stato membro di origine, entro sei settimane prima del primo giorno del periodo elettorale di cui all’, paragrafo 1, dell’atto elettorale . Lo Stato membro di residenza fornisce inoltre la data di iscrizione nelle sue liste elettorali per le richieste di iscrizione presentate dopo la data di recepimento della presente direttiva. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente al diritto nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.
2. Lo Stato membro di origine provvede affinché le misure di cui al paragrafo 1 non impediscano ai suoi cittadini di votare o di presentare la candidatura in altri tipi di elezioni.
3. La Commissione fornisce un quadro a sostegno dello scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 da parte degli Stati membri. Il quadro permette agli Stati membri di residenza di fornire tali informazioni in forma cifrata.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di determinare le norme tecniche relative al funzionamento del quadro di cui al paragrafo 3 nonché le responsabilità e gli obblighi, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:1788:oj#art-13