Art. 11

Decisione relativa all’iscrizione e mezzi di ricorso

In vigore dal 24 giu 2025
Decisione relativa all’iscrizione e mezzi di ricorso 1.   Lo Stato membro di residenza informa l’interessato, in modo tempestivo e in un linguaggio chiaro e semplice, della decisione adottata riguardo a alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali di tale persona o della decisione relativa all’ammissibilità della candidatura. 2.   In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, il cittadino dell’Unione può presentare i ricorsi che il diritto dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali. 3.   In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo, l’interessato può presentare i ricorsi che il diritto dello Stato membro di residenza consente, agli elettori e ai cittadini eleggibili nazionali. 4.   Gli Stati membri informano in modo chiaro e tempestivo l’interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3.
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