Art. 11
Decisione relativa all’iscrizione e mezzi di ricorso
In vigore dal 24 giu 2025
Decisione relativa all’iscrizione e mezzi di ricorso
1. Lo Stato membro di residenza informa l’interessato, in modo tempestivo e in un linguaggio chiaro e semplice, della decisione adottata riguardo a alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali di tale persona o della decisione relativa all’ammissibilità della candidatura.
2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, il cittadino dell’Unione può presentare i ricorsi che il diritto dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.
3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo, l’interessato può presentare i ricorsi che il diritto dello Stato membro di residenza consente, agli elettori e ai cittadini eleggibili nazionali.
4. Gli Stati membri informano in modo chiaro e tempestivo l’interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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