Art. 9

Iscrizione nelle liste elettorali e cancellazione dalle stesse

In vigore dal 24 giu 2025
Iscrizione nelle liste elettorali e cancellazione dalle stesse 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all’elettore dell’Unione che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. 2.   Per essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori dell’Unione devono fornire le stesse prove degli elettori nazionali. Devono inoltre presentare una dichiarazione formale che contenga i seguenti elementi: a) il loro nome, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza; b) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione del loro Stato membro di origine nelle cui liste elettorali sono stati iscritti da ultimi; e c) l’indicazione che eserciteranno il loro diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza. 3.   Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che l’elettore dell’Unione a) presenti un documento di identità valido; b) precisi nella sua dichiarazione di cui al paragrafo 2: i) che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine; ii) eventualmente, il numero di identificazione personale emesso dallo Stato membro di origine o dallo Stato membro di residenza; iii) il tipo e il numero di serie del documento di identità o di viaggio emesso dallo Stato membro di origine iv) la data della dichiarazione; e v) gli estremi quali il numero di telefono o indirizzo di posta elettronica; c) indichi da che data risiede in tale Stato membro o in un altro Stato membro. 4.   Gli elettori dell’Unione iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l’esercizio del diritto di voto. Se vigono disposizioni per notificare ai cittadini tale cancellazione dalle liste elettorali, dette disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori dell’Unione. 5.   Gli Stati membri possono utilizzare il modello di cui all’allegato I ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 2. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’elenco di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo solo aggiungendovi elementi.
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