Art. 8

Libertà di scegliere di votare nello Stato membro di residenza

In vigore dal 24 giu 2025
Libertà di scegliere di votare nello Stato membro di residenza 1.   L’elettore dell’Unione esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà. 2.   Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori dell’Unione che ne hanno espresso la volontà.
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