Art. 7

Incapacità elettorale

In vigore dal 24 giu 2025
Incapacità elettorale 1.   Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell’Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro di origine. 2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare la dichiarazione di cui all’, paragrafo 2 allo Stato membro di origine. A tal fine le informazioni disponibili provenienti dallo Stato membro di origine sono trasmesse in modo tempestivo ed appropriato; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all’attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure adeguate per prevenire il voto dell’interessato. 3.   Lo Stato membro di origine può inoltre trasmettere allo Stato membro di residenza, in maniera tempestiva ed appropriata, le informazioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:1788:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo