Art. 5
Condizioni relative alla residenza
In vigore dal 24 giu 2025
Condizioni relative alla residenza
Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale di tale Stato membro per essere elettori o eleggibili, gli elettori dell’Unione e i cittadini eleggibili dell’Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Il presente articolo si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale.
Storico versioni
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