Art. 6
Ineleggibilità
In vigore dal 24 giu 2025
Ineleggibilità
1. I cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, sono decaduti dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro di origine sono esclusi dall’esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.
2. Lo Stato membro di residenza verifica che il cittadino dell’Unione che ha manifestato l’intenzione di esercitare il proprio diritto di eleggibilità non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro di origine la dichiarazione di cui all’, paragrafo 1. Allo stesso scopo, le pertinenti informazioni di cui dispone lo Stato membro di origine sono fornite in maniera adeguata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica o, laddove possibile, entro un termine più breve, se così richiesto dallo Stato membro di residenza. Tali informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l’attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine.
Se le informazioni non sono ricevute dallo Stato membro di residenza entro il termine, il candidato è comunque ammesso.
4. Se le informazioni fornite invalidano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza, indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto le informazioni entro o oltre i termini previsti, prende le misure opportune, conformemente al suo diritto nazionale, per impedire all’interessato di presentare la propria candidatura o, laddove ciò non sia possibile, per impedire che sia eletto o eserciti il mandato.
5. Gli Stati membri designano un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale referente e tutte le informazioni aggiornate o le modifiche che lo riguardano. La Commissione tiene un elenco dei referenti e lo mette a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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