Art. 4
Divieto di doppio voto e di doppia candidatura
In vigore dal 24 giu 2025
Divieto di doppio voto e di doppia candidatura
1. L’elettore dell’Unione esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro di origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.
2. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.
Storico versioni
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