Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 giu 2025
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «elezioni del Parlamento europeo», le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo conformemente all’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (8) («atto elettorale»); 2) «territorio elettorale», il territorio di uno Stato membro in cui, conformemente all’atto elettorale e, in questo quadro, alle leggi elettorali di detto Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato membro; 3) «Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione risiede senza averne la cittadinanza; 4) «Stato membro di origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza; 5) «elettore dell’Unione», ogni cittadino dell’Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva; 6) «cittadino eleggibile dell’Unione», ogni cittadino dell’Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva; 7) «lista elettorale», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato membro di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore; 8) «giorno di riferimento», il giorno o i giorni a decorrere da cui i cittadini dell’Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadini eleggibili; 9) «dichiarazione formale», l’atto rilasciato dall’interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni, conformemente alla legge nazionale applicabile.
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