Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 giu 2025
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«elezioni del Parlamento europeo», le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo conformemente all’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (8) («atto elettorale»);
2)
«territorio elettorale», il territorio di uno Stato membro in cui, conformemente all’atto elettorale e, in questo quadro, alle leggi elettorali di detto Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato membro;
3)
«Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione risiede senza averne la cittadinanza;
4)
«Stato membro di origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza;
5)
«elettore dell’Unione», ogni cittadino dell’Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
6)
«cittadino eleggibile dell’Unione», ogni cittadino dell’Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
7)
«lista elettorale», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato membro di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;
8)
«giorno di riferimento», il giorno o i giorni a decorrere da cui i cittadini dell’Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadini eleggibili;
9)
«dichiarazione formale», l’atto rilasciato dall’interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni, conformemente alla legge nazionale applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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