Art. 14

Sistema di rimborso rapido

In vigore dal 10 dic 2024
Sistema di rimborso rapido 1.   Gli Stati membri possono istituire un sistema volto a consentire agli intermediari finanziari certificati che gestiscono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto del titolare registrato, a norma dell’, se le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono fornite entro il secondo mese successivo a quello della data del pagamento dei dividendi o degli interessi. 2.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo entro 60 giorni di calendario dalla fine del periodo in cui è possibile richiedere il rimborso rapido. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell’, all’importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno. 3.   Un intermediario finanziario certificato che chiede un rimborso rapido fornisce allo Stato membro pertinente le informazioni seguenti: a) l’identificazione del titolare registrato di cui all’allegato II, sezione B; b) l’identificazione del pagamento di dividendi o interessi di cui all’allegato II, sezioni D e G, se del caso; c) la base dell’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile e l’importo totale della ritenuta in eccesso da rimborsare; d) la residenza fiscale del titolare registrato, compreso il codice di verifica eTRC, se del caso, o le informazioni contenute nella documentazione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), se del caso; e) la dichiarazione del titolare registrato in conformità dell’. 4.   Gli Stati membri possono rigettare una richiesta di rimborso presentata a norma del presente articolo nei seguenti casi: a) i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o all’ o 12 non sono soddisfatti; b) le informazioni necessarie per ricostruire la pertinente catena di pagamento dei titoli di cui all’allegato II non sono state fornite in modo completo e corretto alla fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo; c) lo Stato membro, sulla base di criteri di valutazione del rischio, avvia una procedura di verifica o audit fiscale conformemente alle proprie norme nazionali in relazione alla richiesta di rimborso. 5.   Il rigetto di una richiesta di rimborso a norma del paragrafo 4 non osta all’applicazione di interessi di mora ai sensi del paragrafo 2 nel caso in cui il rimborso sia infine concesso e non sussistano le circostanze di cui al paragrafo 4, lettera a) o b). 6.   Il rigetto di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), è comunicato all’intermediario finanziario certificato richiedente e non preclude una richiesta di rimborso nell’ambito del sistema di rimborso normale istituito ai sensi delle norme nazionali. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e i requisiti relativi ai canali di informazione per la presentazione delle richieste di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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