Art. 16

Interessi di mora

In vigore dal 10 dic 2024
Interessi di mora A norma dell’, paragrafo 2, qualora le norme nazionali prevedano tali disposizioni, gli Stati membri applicano interessi ad un tasso pari agli interessi o agli oneri equivalenti applicati dallo Stato membro al pagamento tardivo dei rimborsi della ritenuta alla fonte relativi all’imposizione su dividendi o interessi, a seconda dei casi.
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