Art. 17
Sistema di rimborso normale
In vigore dal 10 dic 2024
Sistema di rimborso normale
1. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto e sia applicabile un sistema di rimborso normale qualora le richieste di esenzione rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano escluse dal sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte di cui all’ e dal sistema di rimborso rapido di cui all’, a seconda dei casi.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che, qualora gli o 14, a seconda dei casi, non si applichino ai dividendi a causa del mancato soddisfacimento delle condizioni stabilite nella presente direttiva, i soggetti aventi diritto al rimborso o il loro rappresentante autorizzato che chiedono il rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso su tali dividendi forniscano almeno le informazioni di cui all’allegato II, sezione E, a meno che tali informazioni siano già state fornite conformemente all’.
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