Art. 13
Sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte
In vigore dal 10 dic 2024
Sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte
Gli Stati membri possono istituire un sistema volto a consentire agli intermediari finanziari certificati che gestiscono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte per conto del titolare registrato conformemente all’ fornendo le informazioni seguenti all’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte:
a)
la residenza fiscale del titolare registrato o le informazioni contenute nella documentazione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), se del caso; e
b)
l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile al pagamento in conformità di norme nazionali o di una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso.
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