Art. 12
Adeguata verifica in materia fiscale in merito all’ammissibilità del titolare registrato
In vigore dal 10 dic 2024
Adeguata verifica in materia fiscale in merito all’ammissibilità del titolare registrato
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che un intermediario finanziario certificato che chiede l’esenzione per conto di un titolare registrato a norma dell’ o 14, a seconda dei casi, ottenga una dichiarazione da tale titolare registrato attestante che quest’ultimo:
a)
ha diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in relazione ai dividendi o agli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso, inclusa la base giuridica e l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile; e
b)
se richiesto dallo Stato membro della fonte, è il beneficiario effettivo dei dividendi o degli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso; e
c)
è o non è coinvolto in un accordo finanziario collegato all’azione sottostante negoziata che non è stato regolato, è scaduto o è stato altrimenti risolto prima della data ex dividendo; e
d)
si impegna a informare senza indebito ritardo l’intermediario finanziario certificato di qualsiasi cambiamento della sua situazione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che gli intermediari finanziari certificati che chiedono l’esenzione per conto di un titolare registrato a norma dell’, a seconda dei casi, verifichino, sulla base delle informazioni di cui dispongono tali intermediari finanziari certificati:
a)
l’eTRC del titolare registrato o una prova della residenza fiscale in un paese terzo ritenuta adeguata dallo Stato membro della fonte;
b)
in deroga alla lettera a), la documentazione ritenuta adeguata dallo Stato membro della fonte, nei casi in cui un titolare registrato sia un’entità per la quale non può essere rilasciato un eTRC o che non può ottenere una prova della residenza fiscale in un paese terzo perché non è presa in considerazione a fini fiscali e il suo reddito o parte di esso è tassato a livello delle persone che hanno un interesse in tale entità, ma ha diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in relazione ai dividendi o agli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o, se del caso, a una convenzione sulla doppia imposizione;
c)
la dichiarazione del titolare registrato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la residenza fiscale in base alle informazioni che l’intermediario finanziario certificato ha ottenuto o ha l’obbligo di ottenere, comprese le informazioni raccolte per altri fini fiscali o sulla base degli obblighi antiriciclaggio, a cui l’intermediario finanziario certificato è soggetto a norma della direttiva (UE) 2015/849, o informazioni comparabili richieste nei paesi terzi;
d)
il diritto del titolare registrato di beneficiare di una specifica aliquota ridotta della ritenuta alla fonte in conformità delle norme nazionali dello Stato membro della fonte o di una convenzione sulla doppia imposizione tra lo Stato membro della fonte e la giurisdizione in cui il titolare registrato è residente a fini fiscali;
e)
in caso di pagamento di dividendi, l’eventuale esistenza di accordi finanziari che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo;
f)
in caso di pagamento di dividendi, se l’azione sottostante sia stata acquisita dal titolare registrato nell’ambito di un’operazione effettuata entro i cinque giorni precedenti la data ex dividendo.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, lo Stato membro della fonte considera un certificato di residenza fiscale come prova adeguata della residenza fiscale in un paese terzo se il contenuto del certificato equivale a quello di cui all’, paragrafo 2, e se il certificato soddisfa i requisiti tecnici di cui al punto 1 dell’allegato I.
3. Gli Stati membri possono consentire a un intermediario finanziario certificato di ottenere la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e di effettuare le verifiche di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), su base annuale, a meno che l’intermediario finanziario certificato non sappia o debba sapere che le circostanze sono cambiate o che la dichiarazione o le informazioni da verificare sono inesatte o inattendibili.
4. Nel caso di cui all’, paragrafo 5, gli Stati membri consentono all’intermediario finanziario certificato di basarsi sulla documentazione raccolta e sulle informazioni verificate dall’intermediario finanziario che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato a norma del presente articolo, fatto salvo il fatto che tali obblighi restano di responsabilità dell’intermediario finanziario certificato.
5. Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati che chiedono l’esenzione a norma dell’ o 14, a seconda dei casi, di conservare tutta la documentazione giustificativa e di fornire l’accesso conformemente all’, paragrafo 7.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli standard di formulari elettronici per la dichiarazione di cui al presente articolo, compreso il regime linguistico. Tali modelli comprendono le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) del presente articolo, e consentono agli Stati membri di richiedere specifiche informazioni supplementari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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