Art. 15
Disposizioni speciali per gli investimenti indiretti
In vigore dal 10 dic 2024
Disposizioni speciali per gli investimenti indiretti
1. Gli Stati membri consentono a un intermediario finanziario certificato che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato che percepisce dividendi o interessi di chiedere l’esenzione a norma dell’ o 14, a seconda dei casi, per conto di tale titolare registrato, purché i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo risultino soddisfatti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il titolare registrato è:
a)
un organismo di investimento collettivo che detiene titoli per conto di investitori aventi diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in relazione ai dividendi o agli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso; o
b)
una persona giuridica designata ai sensi del regolamento del fondo, dell’atto costitutivo o del prospetto di un organismo di investimento collettivo che detiene i titoli nel conto di investimento che danno origine ai dividendi o agli interessi, e che tiene registrazioni interne che consentono l’assegnazione individuale di tali titoli a tale organismo di investimento collettivo o agli investitori in tale organismo di investimento collettivo, a seconda dei casi, qualora l’organismo di investimento collettivo o gli investitori nell’organismo di investimento collettivo abbiano diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in relazione a tali dividendi o interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso.
3. Ai fini del paragrafo 1, l’intermediario finanziario certificato che richiede l’esenzione ottiene una dichiarazione:
a)
da ciascun organismo di investimento collettivo avente diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte o da ciascun investitore nell’organismo di investimento collettivo avente diritto a tale esenzione, a seconda dei casi, i cui titoli sono detenuti dal titolare registrato, attestante:
i)
che ha diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in relazione ai dividendi o agli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso, inclusa la base giuridica e l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile; e
ii)
se richiesto dallo Stato membro della fonte, che è il beneficiario effettivo in relazione ai dividendi o agli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso; e
iii)
che ha autorizzato la richiesta di esenzione per suo conto a norma del presente articolo; e
iv)
che, qualora l’esenzione sia concessa, rinuncia al diritto di chiedere autonomamente l’esenzione allo Stato membro della fonte a norma della presente direttiva o dei sistemi previsti dalle norme nazionali degli Stati membri;
b)
dal titolare registrato di cui al paragrafo 2, lettera a), che indica le aliquote della ritenuta alla fonte applicabili ai dividendi o agli interessi versati;
c)
dal titolare registrato di cui al paragrafo 2, lettera b), che specifica l’organismo di investimento collettivo per il quale sono detenuti i titoli che danno origine ai dividendi o agli interessi, conformemente alle sue registrazioni interne, e che indica le aliquote della ritenuta alla fonte applicabili ai dividendi o agli interessi versati;
d)
dal titolare registrato con le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d).
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’intermediario finanziario certificato che richiede l’esenzione dalla ritenuta alla fonte a norma dell’ fornisce all’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte:
a)
le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b) o c), del presente articolo, a seconda dei casi, e per quanto riguarda l’organismo di investimento collettivo o gli investitori in un organismo di investimento collettivo, le informazioni sulla residenza fiscale o le informazioni contenute nella documentazione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), a seconda dei casi, anziché le informazioni di cui all’; e
b)
se gli investitori in un organismo di investimento collettivo hanno diritto all’esenzione, l’importo dei dividendi o degli interessi attribuibili a ciascun investitore avente diritto all’esenzione a norma dell’, paragrafo 2.
5. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, qualora l’intermediario finanziario certificato richieda l’esenzione a norma dell’, fornisce allo Stato membro della fonte, anziché le informazioni di cui all’, paragrafo 3, lettere d) ed e), le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo nonché la residenza fiscale dell’organismo di investimento collettivo o degli investitori in un organismo di investimento collettivo, compreso il codice di verifica eTRC o le informazioni contenute nella documentazione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), a seconda dei casi. Se gli investitori in un organismo di investimento collettivo hanno diritto all’esenzione, l’intermediario finanziario certificato fornisce allo Stato membro della fonte l’importo dei dividendi o degli interessi attribuibili a ciascun investitore avente diritto a norma dell’, paragrafo 2, a seconda dei casi.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che gli intermediari finanziari certificati che chiedono l’esenzione a norma del presente articolo verifichino, sulla base delle informazioni di cui dispongono:
a)
la documentazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a) o b), relativamente a ciascun organismo di investimento collettivo o a ciascun investitore in un organismo di investimento collettivo, a seconda dei casi, avente diritto all’esenzione;
b)
il diritto dell’organismo di investimento collettivo o degli investitori in un organismo di investimento collettivo, a seconda dei casi, di beneficiare di una specifica esenzione o di una specifica aliquota ridotta della ritenuta alla fonte in conformità delle norme nazionali dello Stato membro della fonte o di una convenzione sulla doppia imposizione tra lo Stato membro della fonte e la giurisdizione di residenza a fini fiscali, se del caso;
c)
in caso di pagamento di dividendi, l’eventuale esistenza di accordi finanziari che non sono stati regolati, che sono scaduti o che sono stati altrimenti risolti prima della data ex dividendo.
7. Quando l’esenzione è richiesta a norma del presente articolo, non si applica l’, paragrafi 1, 2 e 3.
8. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e i requisiti relativi ai canali di informazione per la presentazione delle richieste di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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