Art. 11

Richiesta di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di rimborso rapido

In vigore dal 10 dic 2024
Richiesta di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di rimborso rapido 1.   Gli Stati membri della fonte impongono a un intermediario finanziario certificato che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato il quale percepisce dividendi distribuiti o interessi versati da un residente nello Stato membro della fonte di chiedere l’esenzione a norma dell’ o 14, a seconda dei casi, per conto di tale titolare registrato, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il titolare registrato ha autorizzato l’intermediario finanziario certificato a chiedere l’esenzione per suo conto; e b) l’intermediario finanziario certificato ha verificato e accertato l’ammissibilità del titolare registrato all’esenzione a norma dell’ o 15, a seconda dei casi. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono escludere, del tutto o in parte, richieste di esenzione nell’ambito dei sistemi di cui agli , se si verifica una delle circostanze seguenti: a) il dividendo è stato pagato su un’azione negoziata che il titolare registrato ha acquisito nell’ambito di un’operazione effettuata entro i cinque giorni precedenti la data ex dividendo; b) il pagamento del dividendo sul titolo sottostante per il quale è richiesta l’esenzione è collegato a un accordo finanziario che non è stato regolato, è scaduto o è stato altrimenti risolto prima della data ex dividendo; c) almeno uno degli intermediari finanziari della catena di pagamento dei titoli non è un intermediario finanziario certificato e nessun intermediario finanziario certificato ha assunto la posizione di tale intermediario finanziario ai fini dell’ a norma dell’, paragrafo 5. d) è chiesta l’esenzione dalla ritenuta alla fonte; e) è chiesta un’aliquota ridotta della ritenuta alla fonte non derivante da convenzioni sulla doppia imposizione; f) il pagamento del dividendo supera un importo lordo pari ad almeno 100 000 EUR, per titolare registrato e per data di pagamento. Ai fini del primo comma, lettera f), del presente paragrafo, l’importo del pagamento del dividendo è determinato dall’importo lordo del dividendo per investitore che detiene partecipazioni in un organismo di investimento collettivo, se tale investitore sottostante ha diritto all’esenzione a norma dell’, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi. 3.   Il paragrafo 2, lettera f), non si applica se uno dei seguenti aventi diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso è: a) un schema pensionistico obbligatorio di uno Stato membro o un ente pensionistico aziendale o professionale registrato o autorizzato in uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2341; o b) un organismo di investimento collettivo, ossia un OICVM stabilito a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2009/65/CE, un FIA UE o un GEFIA UE. 4.   Il paragrafo 2 si applica a qualsiasi accordo che preveda il frazionamento del pagamento del dividendo o qualsiasi organismo di investimento collettivo diverso da quello di cui al paragrafo 3, lettera b), che sia stato stabilito al solo scopo di mantenere il pagamento del dividendo al di sotto dell’importo di cui al paragrafo 2, lettera f). 5.   In deroga al paragrafo 1, se un intermediario finanziario che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato non è un intermediario finanziario certificato, gli Stati membri consentono a un intermediario finanziario certificato di chiedere l’esenzione a norma dell’ o 14, a seconda dei casi, fatti salvi l’, paragrafo 5, e l’. 6.   I sistemi di esenzione di cui all’ o 14, a seconda dei casi, non riducono i poteri di controllo degli Stati membri ai sensi delle rispettive norme nazionali in relazione ai redditi imponibili cui è stata applicata tale esenzione e non pregiudicano i diritti di imposizione degli Stati membri. 7.   Qualora, prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro disponga di un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di un sistema di rimborso rapido, o di una combinazione di tali sistemi, e tale Stato membro applichi il capo III a norma dell’, tale Stato membro provvede affinché tale sistema rispetti il capo III per qualsiasi richiesta di esenzione disciplinata dalla presente direttiva, ossia l’esenzione relativa ai dividendi derivanti da azioni negoziate e, se lo Stato membro decide di includere gli interessi derivanti da obbligazioni negoziate versati a non residenti, anche a tali interessi. Gli Stati membri possono inoltre mantenere e applicare un sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte esistente nei casi di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo in cui le verifiche siano effettuate per: a) garantire la parità di trattamento tra situazioni nazionali e transfrontaliere ai fini della conformità al titolo IV, capi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; o b) applicare le aliquote ridotte della ritenuta alla fonte conformemente alle direttive 2003/49/CE (18) o 2011/96/UE (19) del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:50:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo