Art. 98

Sistemi di garanzia delle assicurazioni

In vigore dal 27 nov 2024
Sistemi di garanzia delle assicurazioni Entro il 29 gennaio 2027, la Commissione, previa consultazione dell’EIOPA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’adeguatezza di norme minime comuni per i sistemi di garanzia delle assicurazioni nell’Unione. Tale relazione quantomeno: a) valuta lo stato di avanzamento dei sistemi di garanzia delle assicurazioni negli Stati membri (livello di protezione, tipi di prestazioni assicurative protette, ipotesi di intervento); b) esamina le opzioni strategiche, comprese le diverse opzioni di intervento, come il ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni per mantenere o liquidare le polizze di assicurazione, tenendo debitamente conto delle differenze tra i prodotti assicurativi nei vari Stati membri; c) valuta la necessità di introdurre e, se del caso, delineare le misure necessarie per fissare una linea di base minima per i sistemi di garanzia delle assicurazioni in tutta l’Unione. La relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.
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