Art. 100

Recepimento

In vigore dal 27 nov 2024
Recepimento 1.   Entro il 29 gennaio 2027 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 91 e agli della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali misure a decorrere dal 30 gennaio 2027. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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